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05/09/2026

Quando dichiarare i contenuti generati dall’AI secondo l’AI Act

Quando dichiarare i contenuti generati dall’AI secondo l’AI Act

Illustrazione di un contenuto digitale generato dall’intelligenza artificiale con simbolo di trasparenza · Immagine illustrativa generata mediante intelligenza artificiale.
Immagine illustrativa generata mediante intelligenza artificiale.

Trasparenza sui contenuti generati dall’AI

Dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act richiederanno ad aziende e responsabili marketing di prestare particolare attenzione alla riconoscibilità dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

La distinzione riguarda diversi livelli di comunicazione: dalla marcatura tecnica all’etichettatura visibile, fino ai casi di deepfake e alla revisione editoriale. Non si tratta quindi di un unico adempimento, ma di valutare come rendere identificabile il contenuto in base alla sua natura e al modo in cui viene utilizzato.

Cosa dovranno considerare aziende e marketing

La marcatura tecnica riguarda gli elementi che consentono di riconoscere l’origine artificiale del contenuto. L’etichettatura visibile, invece, rende questa informazione comprensibile direttamente al pubblico. I deepfake richiedono una particolare attenzione, mentre la revisione editoriale resta un passaggio distinto rispetto alla generazione automatica.

Per aziende e team marketing sarà quindi importante definire processi interni chiari per distinguere i contenuti prodotti o modificati dall’AI, applicare la forma di trasparenza appropriata e documentare le attività di revisione.

La corretta applicazione delle regole dipenderà dal contesto e dalla tipologia di contenuto. L’articolo 50 dell’AI Act costituisce il riferimento per prepararsi agli obblighi applicabili dal 2 agosto 2026.

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